IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2769; 
  Visto il regio decreto 7 agosto 1925, n. 1533; 
  Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 Visto
il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per l'interno; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  I comuni di Cervo,  San  Bartolomeo  del  Cervo  e  Villa  Faraldi,
soppressi ed aggregati al comune di Diano Marina con regio decreto  6
dicembre 1923, n. 2769, e con successivo regio decreto 7 agosto 1925,
n. 1533, distaccati da detto Comune per costituire il comune unico di
Cervo,   sono   ricostituiti   con   le   rispettive   circoscrizioni
preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti. 
  Il   Prefetto   di   Imperia,   sentita   la   Giunta   provinciale
amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti  patrimoniali
e finanziari fra i Comuni interessati.