IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2769; Visto il regio decreto 7 agosto 1925, n. 1533; Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. I comuni di Cervo, San Bartolomeo del Cervo e Villa Faraldi, soppressi ed aggregati al comune di Diano Marina con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2769, e con successivo regio decreto 7 agosto 1925, n. 1533, distaccati da detto Comune per costituire il comune unico di Cervo, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti. Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.